di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante».
Fonte articolo:Il Mattino